Min.Lavoro: Green pass per i percettori del Rdc che partecipano ai progetti utili alla collettività

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la  nota prot 2003 del 7 marzo 2022, con la quale fornisce alcune indicazioni utili sull’applicazione del Green Pass Rafforzato per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività (PUC).

La nota del Ministero del Lavoro

Precipuamente, occorre distinguere tra coloro che fanno ingresso presso gli uffici pubblici per accedere ai servizi sociali (ad es. per svolgere i colloqui propedeutici alla sottoscrizione del Patto per l’inclusione e per lo svolgimento dei Progetti utili alla collettività) da coloro che, in quanto beneficiari rdc, tenuti agli obblighi, vi accedono per partecipare ai PUC.

Accesso ai servizi sociali presso gli Uffici Pubblici

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 è fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici per esigenze non essenziali o primarie (vale a dire Uffici diversi da quelli aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, e degli uffici giudiziari e uffici dei servizi Sociosanitari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d) del succitato decreto) di esibire il Green Pass “base”, ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, si ribadisce che sia nei Patti per il Lavoro che nei Patti per l’Inclusione Sociale deve essere necessariamente prevista la partecipazione periodica dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza ad attività e colloqui da svolgere in presenza.

La non disponibilità del green pass non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione agli incontri da parte dei beneficiari obbligati a esibire il green pass per accedere ai pubblici uffici.

Anche con riferimento alla fattispecie in argomento, il case manager deve inviare una convocazione formale (ad esempio raccomandata A/R, PEC o messo comunale), e qualora il beneficiario non risponda alla convocazione segnalare tale fattispecie tramite la Piattaforma GePI.

Si suggerisce di attendere l’applicazione della sanzione prima di inviare la convocazione successiva, al fine di  dare

la possibilità al cittadino di accorgersi che gli è stata comminata una sanzione.

L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID -19.    Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso    di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali utenti dovranno esibire la certificazione relativa all’esonero.