Ammortizzatori sociali e transizione occupazionale: indicazioni operative e procedure

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022,  fornisce alcuni chiarimenti sugli interventi novativi apportati dal decreto Sostegni ter e ad alcuni questi pervenuti.

Termine per il rimborso delle prestazioni

Qualora sia stato autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell’INPS, della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza della autorizzazione, ad inviare all’ Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

In questo caso, al termine dell’istruttoria amministrativa relativa all’istanza di accesso al trattamento di CIGS nel canale delle comunicazioni, aperto al momento della presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata per il tramite del suo referente aziendale, viene rilasciato un avviso – anche tramite PEC – di avvenuta emissione del decreto direttoriale quale provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Nel caso in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Esame congiunto

L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto), anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

Riorganizzazione aziendale per processi di transizione

L’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.

Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

Nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, oltre alle misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza.

L’intervento di integrazione salariale può essere concesso, ove ne sussistano i requisiti, per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria anche per le diverse causali ivi previste, di crisi e riorganizzazione, oltre che per il contratto di solidarietà.

In sede di consultazione sindacale devono essere definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.

I percorsi di formazione sono finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali.