Recesso prima del trasferimento d’azienda

 La Corte di Cassazione con la sentenza 8039 del 11 marzo 2022 ha chiarito che qualora, prima del trasferimento, sia stato intimato il licenziamento, la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. – in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cessione – può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente.

La vicenda in oggetto vedeva contrapposti due lavoratori, da un lato, e una Srl in liquidazione, attivata dai primi al fine di veder condannata la società alla ricostituzione dei rapporti di lavoro in essere in capo alla stessa.

Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale, nell’accogliere le ragioni dei due prestatori, non si era attenuta agli enunciati principi, in quanto aveva considerato operante la garanzia di cui all’art. 2112 c.c. sebbene i due lavoratori, al momento dell’operazione di cessione di ramo d’azienda, non fossero più dipendenti di fatto della cedente, come addetti al ramo oggetto di cessione, né tali potevano considerarsi de iure, a causa del licenziamento intimato prima del trasferimento, non impugnato.

Gli Ermellini hanno quindi chiarito che solo la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di recesso, infatti, consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.