Riscossione: decadenza decorrente dalla definitività della pretesa
La Suprema corte con ordinanza 7444 del 8 marzo 2022, ha precisato che ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria i termini di decadenza iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva.
Pertanto, se, a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione.
A tal fine, rimangono irrilevanti sia il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento, sia la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione.
L’esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative – ha chiarito – sebbene si svolga secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma solo alla prescrizione quinquennale dettata dall’art. 28 della legge 689/1981.
Difatti, solo per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l’esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del Fisco.