Decreto Sostegni ter pubblicato in GU

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 la legge n. 25/2022, di conversione del decreto Sostegni ter.

Novità in ambito tributario

Diventano definitive le varie novità in ambito tributario, tra le quali:

– la proroga al 16 ottobre 2022 (in luogo della scadenza originariamente prevista dal decreto Sostegni ter del 16 settembre 2022) del termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 (e non più fino al 31 gennaio come previsto originariamente dal decreto Sostegni ter) potranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti delle ritenute alla fonte del mese di gennaio 2022 e dell’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022 (articolo 1, comma 2);

– l’estensione ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 dell’applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva del 7%, fruibile dai titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno (articolo 6-ter);

– la riapertura dei termini per i decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio. I pagamenti delle relative rate possono essere effettuati entro il 30 aprile 2022, per quelle in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 2022. Per tutte le scadenze sono ammessi 5 giorni di tolleranza. Risultano estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021 (articolo 10-quinquies);

– la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 (articolo 22-bis).

Ammortamenti e rivalutazioni di marchi e avviamento

Con la legge di conversione arriva la possibilità di annullare anche ai fini civilistici, a seguito della revoca fiscale, la rivalutazione o il riallineamento di marchi o avviamenti (articolo 3, comma 3-bis).

Diventa poi definitiva, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022. Chi si avvale di tale deroga dovrà darne esplicita motivazione in nota integrativa e destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (articolo 5-bis).

Novità per le misure agevolative

Diventano efficaci anche le diverse novità riguardanti le varie misure agevolative, tra le quali:

– l’ammissione tra investimenti ammissibili al credito d’imposta dell’80% e al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 152/2021 delle installazioni di unità abitative mobili (comprese quelle con meccanismi di rotazione) e loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, purché previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico (articolo 4-bis);

– l’estensione del bonus affitti, riservato originariamente dal decreto Sostegni ter alle imprese del settore turistico, agli esercenti attività di gestione di piscine. Il credito di imposta spetta per i mesi da gennaio a marzo 2022, alle imprese che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 5);

– la proroga al 30 giugno 2022 (in luogo della scadenza originariamente prevista dal decreto Sostegni ter del 31 marzo 2022) del termine ultimo per utilizzare i bonus termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022 (articolo 6).

Via libera poi alla possibilità per i Confidi di utilizzare le risorse a loro disposizione (erogate in attuazione dell’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013) per concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile (articolo 10-bis).

Novità anche per il credito d’imposta investimenti 4.0. Con la legge di conversione viene specificato che, nell’ambito del settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (articolo 10-ter).

Novità in materia di lavoro

Entrano in vigore anche alcune novità in materia di lavoro, tra le quali:

– l’esonero dalla contribuzione previdenziale, per i mesi da aprile ad agosto 2022, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (articolo 4, commi da 2-bis a 2-septies);

– l’estensione dei settori (tra cui turismo, trasporti, filiera HO.RE.CA., attività ricreative, attività manifatturiere e dei servizi, dall’industria tessile alla produzione di pane, pasta e pasticceria, dall’organizzazione di convegni e fiere alla riparazione di elettrodomestici, mobili e articoli per la casa) che fino al 31 marzo 2022 possono accedere agli ammortizzatori sociali senza pagamento del contributo addizionale (articolo 7);

– la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (articolo 23-quater).

Cessione dei bonus edilizi ed emergenziali

Nella legge di conversione è confluito il D.L. n. 13/2022, che aveva riscritto le regole in materia di cessione del credito per il superbonus 110%, i bonus edilizi “minori” e i bonus anti-Covid. Tale decreto, pertanto non sarà convertito in legge, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.

Diventano quindi definitive le seguenti disposizioni (articoli 28, 28-bis, 28-ter e 28-quater):

– ammesse fino a tre cessioni dei crediti d’imposta purché le due ulteriori cessioni dopo la prima avvengano nei confronti di banche o intermediari finanziari autorizzati ovvero di imprese di assicurazione (soggetti “vigilati”);

– a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione. A tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni;

– sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle dette disposizioni;

– il credito di imposta 80% per le imprese del settore turistico, alberghiero e ricettivo di cui all’art. 1 del D.L. 152/2021, nonché quello per la digitalizzazione delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’art. 4, D.L. 152/2021, sono cedibili, solo per intero, per un massimo di 3 passaggi, con i successivi due solo se effettuati a favore di soggetti “vigilati;

– sanzioni più severe per i professionisti che redigano asseverazioni false;

– obblighi più pesanti in materia di assicurazione professionale;

– l’estensione dei termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale. In particolare, i crediti d’imposta oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria possono essere utilizzati, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi

– l’obbligo di applicare, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, per i lavori edili avviati dal 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro.

Via libera anche alla proroga al 29 aprile 2022 del termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020.

Viene poi rinviato al 23 maggio 2022 anche il termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle entrate (articolo 10-quater).