Aziende in CIGS e procedura fallimentare: richiesta di esonero delle quote del TFR per il 2022

L’INPS con il messaggio n. 1403 recepisce la proroga per il 2022 della misura in base alla quale le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, previa autorizzazione dell’INPS, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del ticket di licenziamento.

Richiesta di esonero

L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Richiesta di sgravio

Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli

sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’INPS tramite il modulo di istanza on-line presente nel “Portale Agevolazioni”.

I datori di lavoro che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accord presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto

afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento

straordinario di integrazione salariale;

b) la misura complessiva del contributo di licenziamento da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato

In esito all’istanza l’INPS attribuisce all’azienda il CA “0Q”:

– con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso,

qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo

di Tesoreria sia al c.d. ticket di licenziamento;

– dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima

interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al c.d. ticket di

licenziamento.

Liquidazione della quota di TFR maturato durante la CIGS

Le aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria alla data del 23 febbraio 2020, hanno potuto chiedere il trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, sospendendo la fruizione del trattamento straordinario in atto.

In questo caso è necessario chiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR. Una volta ottenuto detto provvedimento, potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle quote di TFR.