Omessa o tardiva autofatturazione

La Corte di Cassazione con la sentenza 8283 del 15 marzo 2022 ha chiarito che pure nel caso in cui il meccanismo di inversione contabile non è stato, in sé, erroneamente applicato, l’autofattura deve essere emessa “al momento di effettuazione dell’operazione”.

Ne discende che ove l’autofattura sia stata emessa tardivamente o non sia stata emessa si realizza anche un tardivo versamento del tributo. 

Nel caso esaminato, il Collegio di legittimità ha cassato, con rinvio, la decisione con cui, in sede di merito, erano stati annullati tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società.

Con i predetti avvisi, era stata contestata, in relazione alla rilevata mancata o tardiva emissione e registrazione nei termini di legge di autofatture relative a pagamenti effettuati a soggetti esteri, la sanzione ex art. 13, comma 1, del menzionato Decreto legislativo, per autofatture tardivamente registrate, ed era stata recuperata l’Iva il cui pagamento era stato omesso, con irrogazione delle conseguenti sanzioni per violazione dell’obbligo di autofatturazione e per infedele dichiarazione.

Da qui l’annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.