CIG Covid-19: regolarizzazione delle istanze entro il 30 aprile
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1530 con cui recepisce le nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale, con particolare riferimento al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19-per I quali è stata assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.
Differimento dei termini
E’ stato infatti disposto il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
A parziale modifica del messaggio n. 4623 del 2021, con cui ha fornito le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio, l‘Istituto fa presente che individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.
Eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.
Regolarizzazione istanze
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, possono procedere all’invio, entro il 30 aprile 2022, di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.