Bonus bebè: riesame delle istanze presentate da lavoratori stranieri

L’INPS nel messaggio n. 1562 del 7 marzo 2022, rende noto che la misura bonus bebè non è stata prorogata per il 2022, ma conferma che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

Nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari

Nel presupposto della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione italiana e alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione europea in tema di divieto di discriminazioni arbitrarie, la Corte Costituzionale ha investito la Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si pronunciasse in via pregiudiziale. L’assegno di natalità (e l’assegno di maternità deve essere considerato prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza social: sono state dunque dichiarate incostituzionali le norme istitutive del bonus nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno, i titolari di permesso di soggiorno, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Riesame in autotela delle istanze

Le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 238/2021, e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.