Commercio al dettaglio: dal 3 maggio al via le domande per il rilancio dell’attività

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, il decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico recante termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Il decreto definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’agevolazione, nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.

Modalità di accesso all’agevolazione

Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal dall’art. 2 del decreto-legge n. 4/2022 presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero(www.mise.gov.it).

Attenzione: ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);

b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;

c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;

d) l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;

e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dedicata alla misura.

Attenzione: l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati, pena l’improcedibilità.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12,00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle stabilite, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Procedura di concessione

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente:

– la sussistenza dei requisiti di ammissibilità,

– la regolarità e completezza dell’istanza,

– la verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);

b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.