Omessa dichiarazione Iva: rilevano i costi effettivamente documentati

La corte di cassazione, con sentenza 9983 del 23 marzo 2022 ha precisato che, ai fini della configurabilità dei reati in materia di imposta sul valore aggiunto, compreso quello di omessa dichiarazione Iva, possono essere considerate solamente le somme desumibili dalle fatture passive rinvenute.

La Suprema corte, in particolare, ha respinto l’impugnazione proposta da un imprenditore nei confronti della sentenza confermativa della condanna penale allo stesso impartita in relazione al reato di cui all’art. 5 del d.lgs74/2000 (omessa dichiarazione), fattispecie ascrittagli per avere, quale amministratore di una Srl e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione Iva, così evadendo la relativa imposta per una somma superiore alla soglia di legge.

Tra gli altri motivi, il ricorrente aveva contestato la determinazione della base imponibile e dell’imposta evasa che ne era derivata, lamentando la mancata considerazione di tutti i costi risultanti dalla contabilità, la cui effettività, a suo dire, avrebbe potuto essere accertata mediante controlli incrociati in ambito Iva.

In tali ipotesi, infatti, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l’eventuale sussistenza di costi non documentati.

Di questi ultimi, per contro, è possibile tenere conto nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette, non essendovi alcun obbligo a carico della amministrazione finanziaria di ricercarle presso gli emittenti.

La Terza sezione penale della Cassazione ha giudicato infondata tale censura che, oltre ad essere generica, mirava a criticare un accertamento di fatto, in ordine alla effettività dei costi e alla loro effettiva incidenza, che risultava adeguatamente motivato dai giudici di merito, accertamento che era stato effettuato sulla base di quanto emerso dall’istruttoria svolta e applicando correttamente i criteri relativi alla determinazione della base imponibile, posto che, “ai fini Iva, possono essere considerate solamente le somme desumibili dalle fatture passive rinvenute”.