Modello RED, chi è tenuto all’invio

Con la pubblicazione sul proprio sito del messaggio 1497 del 4 aprile 2022 l’Inps rende nota l’adozione di uno schema di convenzione per l’affidamento in via non esclusiva, ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale, del servizio di raccolta e trasmissione del modello RED e delle relative dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS).

Il Modello RED è una dichiarazione reddituale che va presentata all’Inps dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito, al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Le prestazioni collegate al modello RED sono:

  • le integrazioni al trattamento minimo;
  • le maggiorazioni sociali sulle pensioni;
  • gli assegni di invalidità;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali;
  • le prestazioni per invalidità civile;
  • la quattordicesima.

E’ tenuto alla presentazione del modello RED:

  • chi inoltra la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi non dichiarabili sul 730 perché esenti o esclusi dalla dichiarazione, quali ad esempio il lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT;
  • chi dispone di soli redditi di pensione, se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • chi è esonerato dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi ma è in possesso di redditi ulteriori a quelli di pensione, quali ad esempio redditi da immobili;
  • chi è titolare di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, quali ad esempio pensioni estere, redditi di lavoro autonomo e occasionale.

Non è tenuto a presentare il modello RED:

  • chi ha dichiarato tramite Modello 730 tutti i propri redditi che rilevano ai fini delle prestazioni di sostegno al reddito;
  • chi dispone solo di redditi da pensione con situazione non variata rispetto all’anno precedente;
  • chi non presenta variazioni reddituali rispetto all’anno precedente.

Con le Campagne RED Ordinarie 2022 e 2023, specifica l’Istituto, i soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito, e che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale, produrranno il modello RED relativo all’anno reddito 2021 e 2022.

Con le Campagne RED Solleciti 2021 e 2022, i medesimi soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021 e 2022 produrranno la dichiarazione per l’anno reddito 2020 e 2021.

Con le Campagne INV CIV Ordinarie 2022 e 2023, l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di pensione sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo di invalidità civile la comunicazione di permanenza nel territorio dello Stato volta a verificare il diritto a dette prestazioni.

Modalità di presentazione

Per la presentazione delle dichiarazioni reddituali relative alla Campagne sopra elencate, prosegue l’Istituto, continueranno ad essere operativi il Contact Center, i servizi online accessibili dal portale Internet e le Strutture territoriali dell’Istituto.

I CAF e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale ai sensi del D.lgs n. 241/1997, in possesso delle chiavi valide per l’applicazione Entratel, possono stipulare convenzioni singole con l’Istituto in base allo schema adottato con delibera lo scorso 2 marzo.

Le istanze di convenzionamento da parte dei soggetti interessati possono essere formalizzate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 rivolgendosi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, all’indirizzo mail: Convenzioni.CAF@inps.it.