Obbligo di tutele antinfortunistiche a prescindere da valido contratto di lavoro

La Corte di Cassazione  con ordinanza 8042 del 11 marzo 2022 ha precisato che anche il datore di lavoro di fatto è tenuto ad approntare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore e ciò indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto.

La Corte di Appello riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda del lavoratore – addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati per l’Ente di bacino Napoli 5 – intesa ad ottenere l’accertamento della violazione, da parte del Comune di Napoli, dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ed al lavaggio del vestiario fornitogli (tute con barre catarifrangenti), costituente – secondo le allegazioni contenute in ricorso – dispositivo di protezione individuale

La Corte territoriale rigettava la domanda del lavoratore sulla scorta di due argomenti: a) il Comune di Napoli non è il datore di lavoro e, quand’anche lo si fosse ritenuto tale, avrebbe dovuto essere qualificato come datore di mero fatto, responsabile, pertanto, nei soli limiti di cui all’art. 2126 c.c. (pagamento delle retribuzioni e contributi), ma non anche per le pretese risarcitorie; b) le tute con strisce luminose utilizzate dagli addetti al prelievo dei rifiuti urbani non possono essere qualificate quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).

Gli Ermellini hanno evidenziato che  “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche in favore dei lavoratori subordinati sussiste – in conformità al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 3 (abrogato dal decreto 81/2008, articolo 304, ma applicabile ratione temporis) – indipendentemente dalla conclusione di un formale contratto di lavoro e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una determinata attività lavorativa, anche se questa sia svolta senza compenso alcuno e per mero spirito religioso”.

In ogni caso, si tratta di un principio tuttora immanente nel nostro sistema e ricavabile, oltre che dall’articolo 2087 del Codice civile, anche dal d.lgs81/2008, articolo 2, lettera b), e articolo 299.

Ne discende che chi, di fatto, esercita i poteri decisionali e di spesa ed ha la responsabilità dell’organizzazione del lavoro è obbligato a predisporre ogni presidio atto a tutelare salute e sicurezza dei relativi addetti.