Professionisti- cessioni di crediti fiscali, quando nasce l’alert

Nuova comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), pubblicata l’11 aprile 2022 fa luce su particolari rischi connessi alle cessione crediti fiscali. Tenuto in considerazione che i crediti previsti dal Dl Rilancio – più volte oggetto di modifica da parte del legislatore per prevenire abusi – sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e richiedono minori formalità rispetto ad altre cessioni (quali quelle dei crediti IVA), l’attenzione va rivolta, sottolinea l’Uif, per quanto riguarda la segnalazione:

  • alla possibilità che detti crediti si riferiscano ad interventi non eseguiti;
  • al fatto che le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia;
  • alla ricorrenza dei requisiti richiesti dalla normativa, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario (anche tenuto conto del settore economico di appartenenza).

Un aspetto da valutare è sicuramente quello dell’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta (specialmente quando si tratta di impresa incaricata delle forniture o dei lavori connessi al beneficio fiscale) e l’entità e la tipologia dei crediti medesimi.

Vanno tenuti aperti gli occhi anche, per quanto attiene al cliente, sull’esistenza di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire.

Un campanello di allarme è anche il soggetto neocostituito o da poco attivo in ambiti dove si riconoscono benefici fiscali, in particolare dopo periodi di inattività.

Sospetti possono sorgere quando i componenti delle imprese hanno una dubbia reputazione anche professionale, come nel caso di esistenza di precedenti penali legati a reati fiscali, oppure quando i soggetti sembrano ricoprire il ruolo di prestanome.

Attenzione va posta anche quando i titolari di crediti d’imposta, in realtà, sono privi di redditi o sono irreperibili.

Dal punto di vista oggettivo, indice di sospetto può emergere dall’assenza di movimenti finanziari riportabili all’esecuzione di lavori o forniture.

Ancora, se le cessioni sono compiute dal medesimo soggetto, è utile sapere se altri potenziali acquirenti hanno rifiutato l’acquisto degli stessi crediti; indice di pericolosità è anche l’elevato numero di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un’interposizione diretta a dissimulare l’identità dell’effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario.

Infine, un monito: i soggetti tenuti alle verifiche antiriciclaggio non devono effettuare l’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l’adempimento degli obblighi, rispettivamente, di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione dall’eseguire l’operazione per impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente.