Compensi ad addetti a mansioni di custodia e pulizia – qualificazione come redditi diversi

L’agenzia delle Entrate, con la risposta 189 del 12 aprile 2022 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla valutazione sull’impatto delle somme che deve erogare al personale che si occuperà delle mansioni di custodia e pulizia del palazzetto, cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l’ente appaltante prevede la gestione in capo all’appaltatore.

 In base all’articolo 67, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), «sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».

Tra i redditi diversi, la lettera m) del medesimo comma 1 ricomprende i compensi «erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di  natura non professionale resi in  favore di  società  e associazioni sportive dilettantistiche».

Trattandosi di redditi diversi, le prestazioni in parola devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del medesimo articolo 67.

In altri termini, come evidenziato con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, il regime di favore trova applicazione anche nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate (formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica) a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

Sul tema delle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo in parola, con particolare riferimento alle caratteristiche dei soggetti che effettuano le suddette attività, è intervenuta la lettera circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale è stato chiarito che “alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
  • – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole “.

Con riguardo al caso di specie, relativo alla qualificazione dei compensi da corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, va osservato, sulla base di quanto riportato nell’istanza, che le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. Sulla base di quanto su esposto, si ritiene pertanto, in linea peraltro con quanto prospettato dall’ASD Istante, che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.