Dispensa dall’obbligo di denuncia INAIL, online il servizio per l’istanza
L’INAIL, con la nota n. 3834 dell’8 aprile 2022 ha reso noto che è stato riattivato il servizio online “istanza dispensa denuncia di nuovo lavoro temporaneo“. Il relativo servizio è stato oggetto di chiusura temporanea per problematiche tecniche, a seguito delle quali la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che, a partire dal 7 aprile 2022, è nuovamente disponibile sul sito dell’INAIL (www.inail.it).
Per “lavori a carattere temporaneo” s’intendono lavori effettuati con speciali modalità di gestione e denuncia e che abbiano un termine finale certo, determinato o determinabile anche se di lunga durata. Essi si distinguono dai lavori a carattere stabile non per la loro natura ma per il fatto che non è prevista una data finale.
Questa tipologia di lavorazioni è:
- esercitata da uno stesso datore di lavoro;
- esercitata in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell’INAIL;
- classificabile alla stessa voce di tariffa.
La normativa prevede che il datore di lavoro debba presentare presso qualsiasi sede territoriale dell’INAIL la denuncia di ogni nuovo lavoro e di ogni sua modificazione.
Come noto, l’art. 13, co. 9 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, approvate con DM 27 febbraio 2019, prevede per il datore di lavoro la dispensa dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di 5 persone e non durano più di 15 giorni.
A tal fine è necessario che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, presenti, attraverso l’apposito servizio online, “istanza dispensa denuncia di nuovo lavoro temporaneo”. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.