RUNTS: chiarimenti sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 con cui, in riferimento all’articolo 54 del Codice del Terzo settore che prevede la trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome, indica il procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.

È utile ricordare che a seguito dell’adozione del D.D. n. 561 del 26.10.2021, ai sensi dell’articolo 30 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, il 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il medesimo provvedimento contiene altresì il calendario degli adempimenti ai quali sono chiamati sia l’ufficio statale, sia gli uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome.

Gli uffici del RUNTS sono attualmente impegnati ad assicurare il popolamento iniziale del RUNTS attraverso:

– la verifica dei requisiti per l‘iscrizione al RUNTS degli enti coinvolti nel processo di trasmigrazione,

– l’assistenza ai procedimenti relativi agli enti di nuova iscrizione.

Il Ministero ha ritenuto opportuno fornire, anche sulla scorta delle richieste pervenute, alcune indicazioni relative alle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 ossia del Codice del terzo settore (CTS) e del successivo D.M. n. 106/2020, per porre sin dall’inizio le basi di una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti, volta a conseguire il fondamentale obiettivo di “garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza della normativa su tutto il territorio nazionale, oltreché di assicurare l’essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore” (sentenza Corte Cost. n. 185/2018).

Di seguito vengono evidenziati alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero.

Caratteristiche dell’attività istruttoria nel procedimento di iscrizione

Il procedimento di iscrizione al RUNTS, quale procedimento ad istanza di parte, prende avvio dalla presentazione della domanda effettuata rispettivamente ai sensi dell’articolo 47 o dell’articolo 22 del Codice.

In particolare, con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 22 del Codice, possono presentarsi le seguenti ipotesi:

a) enti di nuova costituzione che con l’iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato;

b) enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS;

c) enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica.

La circolare, dopo aver evidenziato le verifiche che sull’atto deve effettuare il notaio, evidenzia le verifiche che invece sono di competenza dell’ufficio del RUNTS per ogni tipo di iscrizione allo stesso.

Trust e Terzo settore

Il Ministero rileva che il tema dell’accesso al RUNTS si pone anche con riguardo all’istituto del trust. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il trust non è un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettività giuridica l’attribuzione della soggettività tributaria. L’affermata inesistenza della soggettività giuridica del trust, ovvero la non configurabilità di esso come ente, ne preclude la possibilità di essere ricompreso all’interno del Terzo settore, tra gli enti individuabili ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del Codice, difettando uno degli elementi essenziali della fattispecie “ETS” disciplinata in detta disposizione.

Competenza degli uffici regionali del RUNTS

Il Ministero chiarisce che per ciascun ETS, l’individuazione dell’ufficio del RUNTS competente è effettuata in via ordinaria sulla base della localizzazione della sede legale dell’ente. Il fatto che l’ente possa concretamente operare anche al di fuori del territorio della regione in cui si trova la sede legale, non finisce per inficiare la competenza dell’ufficio del RUNTS di quella regione né tantomeno per precludere all’ente in questione l’iscrizione al RUNTS.

Completamento delle informazioni presenti sul RUNTS

Decorsi i 90 giorni previsti per effettuare le trasmigrazioni, indipendentemente dal completamento delle stesse, gli Uffici del RUNTS avviano le verifiche disponendo di 180 giorni per iscrivere gli enti o richiedere l’integrazione della documentazione di riferimento, con riguardo a tutti gli enti trasmigrati. Il tempo a disposizione degli uffici a fronte della numerosità delle posizioni da verificare potrebbe comportare difficoltà a gestire un numero estremamente elevato di procedimenti. È quindi necessario che gli uffici concentrino la propria attività sull’accertamento dei requisiti degli enti: questi ultimi, una volta perfezionata l’iscrizione, potranno, accedendo al RUNTS attraverso il Front Office, verificare gli elementi già inseriti a sistema, integrarli e/o aggiornarli con le ulteriori informazioni con l’opportuna sollecitudine, entro novanta giorni dall’iscrizione al RUNTS così da assicurare, anche in vista dell’apertura del RUNTS alla libera consultazione da parte dei cittadini, la piena conoscibilità e trasparenza degli assetti prescritta in capo agli ETS.

Gli enti iscritti provvederanno a inserire successivamente al perfezionamento dell’iscrizione, una volta che disporranno di una “posizione” a sistema:

– le eventuali sedi secondarie dell’ente,

– le informazioni sui titolari di cariche sociali, con particolare riferimento agli amministratori e ai relativi poteri e ai componenti dell’organo di controllo,

– l’intenzione di accedere al 5 per mille,

– l’elenco degli enti aderenti,

– l’eventuale affiliazione ad un ente anche se lo stesso non sia ancora qualificabile come rete associativa.

Gli enti stessi avranno altresì cura di caricare a sistema nel termine sopra evidenziato il bilancio 2021.

L’inserimento a sistema delle generalità degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo (ove esso sia stato costituito) consentirà, successivamente, che tali soggetti possano accedere ed effettuare, per conto dell’ente, il deposito degli atti o l’aggiornamento delle informazioni, in modo da non far gravare tutti gli adempimenti esclusivamente sul rappresentante legale o sul rappresentante della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisce.