Requisito reddituale per le prestazioni di invalidità civile

L’Inps con il messaggio 19 aprile 2022, n. 1688, specifica le modalità di valutazione dei redditi rilevanti per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e di acquisizione della comunicazione degli oneri deducibili.

Ai fini del riconoscimento della titolarità alle prestazioni di invalidità sono computati tutti i redditi rilevanti – posseduti dal richiedente al momento della domanda – di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 14 septies, comma 4, legge 29 febbraio 1980, n. 33 e al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Quanto esposto non si applica in presenza di redditi inferiori a determinate soglie, ovvero per le seguenti indennità:

  • indennità di accompagnamento;
  • indennità di accompagnamento per cieco assoluto;
  • indennità speciale;
  • indennità di comunicazione.

Invero, l’Istituto con il messaggio in trattazione comunica, altresì, che per la determinazione del reddito rilevante non rientrano neanche le seguenti prestazioni:

  • l’importo stesso della prestazione di invalidità;
  • le rendite Inail;
  • le pensioni di guerra;
  • il reddito della casa di abitazione (Inps, circolare n. 74/2017).

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, le modalità di valutazione del reddito variano in base alla fase di prima liquidazione o alla fase dei redditi da considerare per gli anni successivi.

Con riferimento alla prima liquidazione dovranno essere computati i redditi dell’anno in corso ovvero dell’anno solare in cui ricade la decorrenza della prestazione.

In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà rilasciare una dichiarazione – in via presuntiva – attestante i redditi che percepirà nell’anno di riferimento, al netto degli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi per il personale domestico, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative).

Diversamente, per i redditi da considerare per gli anni successivi al primo sarà necessario effettuare una distinzione tra i redditi da pensione e altre tipologie di redditi.

Verranno computati:

  • i redditi da pensione conseguiti dal soggetto interessato nello stesso anno.
  • per le altre tipologie di reddito, quelli conseguiti nell’anno solare precedente (redditi da terreni, fabbricati, da lavoro dipendente) e altri redditi soggetti a Irpef) che verranno comunicati, annualmente, dall’interessato tramite il modello “Red”.

Infine, nell’importo utile alla determinazione del diritto alle prestazioni di invalidità civile, i redditi da terreni da considerare sono i seguenti:

  • redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto;
  • reddito dominicale;
  • reddito agricolo.

Il reddito dovrà essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF.

I redditi fondiari da non indicare nel modello “Red” sono quelli che derivano da costruzioni rurali e relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.