Lavoratori impatriati, quando è consentito l’accesso alla tassazione agevolata?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 259 del 11 maggio 2022, fornisce chiarimenti in tema di detassazione per reddito dei lavoratori impatriati in caso di rientro dall’estero disposto contestualmente all’assunzione intervenuta in costanza di residenza all’estero.

Per la tassazione agevolata temporanea riconosciuta ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, che ha il proprio fondamento nell’art. 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015, è richiesta la sussistenza dei seguenti due presupposti:

  • il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, con impegno a risiedervi poi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

In presenza di tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo per il 30% dell’ammontare (10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, PugliaBasilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

Il beneficio è stato prorogato dalla legge di bilancio 2021 per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti; durante tale periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare (10% in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico); l’interessato deve effettuare a tale scopo il  versamento con il modello F24 del 10% o del 5% (percentuale variabile a seconda dei requisiti) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione, senza possibilità di compensazione.

Detto versamento, per i soggetti il cui ultimo anno di fruizione del regime agevolato è stato il 2020, è stato effettuato entro il 30 agosto 2021, mentre per gli altri soggetti il termine è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati”.

Il trattamento in oggetto spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini non iscritti all’AIRE se, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato in cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Sono esenti invece gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre del 50% se versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’istante dell’interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate, giornalista trasferitosi all’estero nel settembre 2000, aveva iniziato una collaborazione autonoma con una società italiana; nel gennaio 2012 il rapporto si era trasformato in rapporto di lavoro dipendente con contestuale distacco all’estero. Nel 2022 il datore di lavoro ha poi proposto al lavoratore il rientro in Italia con nuova posizione all’interno dell’azienda, con conseguente conclusione del distacco, senza però procedere ad una nuova assunzione.

La questione verte, appunto, sulla possibilità di applicare il regime per i lavoratori impatriati.

Già con precedenti circolari n. 33/2020, n. 17/2017e con la risoluzione n. 76/2018, l’Agenzia delle Entrate aveva ribadito che i soggetti rientrati in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio in esame quando il rientro sia semplicemente una conseguenza della naturale scadenza del distacco; se invece lo stesso è determinato da altri elementi, quali ad esempio l’affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano, un suo radicamento all’estero oppure l’assunzione di un nuovo ruolo in ragione delle maggiori competenze acquisite all’estero, la detassazione del reddito è pienamente spettante.

Nel caso in esame, avendo il contribuente avuto residenza all’estero da oltre vent’anni, e poiché il distacco è stato rinnovato più volte e al rientro in Italia è stata proposta una posizione nuova, pur in assenza di una nuova assunzione formale, nulla osta all’applicazione del regime.