Bonus energia elettrica e gas naturale, utilizzo e cessione

La circolare n. 13/E/2022 è una sorta di bussola per consentire alle imprese di verificare gli elementi necessari per accedere ai vari bonus.

Circa l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 15 del Sostegni-ter, vengono identificate le imprese:

  • qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;
  • i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque, una prima rilevante precisazione riguarda i requisiti soggettivi per usufruire dei crediti per le imprese energivore: queste devono essere regolarmente inserite nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Mise del 21 dicembre 2017, con riferimento all’anno 2022.

Il riferimento è alla norma del Sostegni-ter che identifica le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 3 e, contestualmente, iscritte all’elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1.

In base a ciò, va osservato il rispetto di:

  • operare nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 come ad esempio estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento;
  • operare nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 non inclusi nella precedente categoria e ed essere caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi non inferiore al 20 per cento;
  • non rientrare nelle categorie precedenti, ma essere ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Inoltre, l’articolo 4 del Dm identifica i requisiti di intensità di costo dell’energia elettrica rispetto al Valore aggiunto lordo (almeno il 20 per cento) o rispetto al fatturato (almeno il 2 per cento) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l’iscrizione
all’elenco.

Dunque, condizione essenziale per concorrere al bonus è l’inserimento nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco di quest’anno, sebbene sia stata presente al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi maturati.

Inoltre, l’impresa deve essersi caricata di spese per la componente energetica nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Cessione dei crediti d’imposta

Un paragrafo a parte è dedicato alla cedibilità dei crediti d’imposta: sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e fino a tale data sono anche cedibili (per intero).

Le regole previste specificano che la cessione può avvenire verso tutti i soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In linea con quanto fissato per il Superbonus, dopo la prima cessione sono previsti due ulteriori passaggi limitatamente verso:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

N.B. Il fatto che la cessione può essere eseguita solo per intero implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.