Disoccupazione agricola: valorizzazione dei periodi di CIG Covid

Con la circolare n. 60 del 18 maggio 2022, l’INPS fornisce indicazioni in merito agli effetti delle richiamate norme sulla liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, alla valorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.

Soggetti beneficiari

Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2021 è richiesto

che in tale anno abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.

Per i lavoratori che, in ragione di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello

agricolo, accedono alla cassa integrazione sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al

lavoro svolto in un settore diverso, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di

competenza del 2021 eventualmente spettante, saranno equiparati a lavoro solo i periodi di

cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel 2021 per effetto della sospensione o

della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.

Beneficiari sono gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi

elenchi riferiti al 2021, che nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione

salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2021, i

trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a tempo determinato

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica saranno utili ai predetti fini limitatamente ai

periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.

Per l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

Gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato I requisiti di accesso legislativamente previsti, e abbiano presentato apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

La disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi che nell’anno 2021 hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS concessi con le causali “COVID-19”.

In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di

disoccupazione agricola in competenza 2021, saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti

emergenziali di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione

di CIGS fruiti in qualità di operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative

agricole in parola e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di

trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in ragione di altri rapporti di lavoro

agricolo.

Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola

L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle

lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti I periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad

altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non

indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).

Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, alle

giornate lavorate nel medesimo anno saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione

salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza

dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo

indeterminato con le causali “COVID-19”, e i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di

CIGS con le causali “COVID-19” fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti

dalle cooperative agricole e loro consorzi.

Retribuzione di riferimento

Ai fini del calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di

integrazione salariale l’INPS, anche per la prestazione di competenza del 2021, utilizzerà

come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.

Per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’importo dell’indennità è pari al 30% della

retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 sarà pari al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.