Responsabilità società ex 231 da dichiarazione fraudolenta, sì al sequestro

La Corte di Cassazione con sentenza 16302 del 28 aprile 2022 ha rigettato il ricorso avanzato da una Spa contro il sequestro preventivo emesso nei suoi confronti nell’ambito di un’indagine penale in cui la compagine era incolpata di illecito amministrativo dipendente dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i soggetti apicali della Spa avevano posto in essere il predetto illecito penale nell’interesse e a vantaggio della società, procurando alla stessa un vantaggio patrimoniale per oltre 10milini di euro.

Al presidente del Cda e al consigliere delegato, in particolare, era contestato di essersi avvalsi, al fine di evadere l’IVA, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, simulando contratti di appalto al posto di contratti di somministrazione di manodopera, e di avere indicato, nelle dichiarazioni Iva della Spa relativi a diverse annualità, elementi passivi fittizi per un ammontare particolarmente cospicuo.

Tale era l’ipotizzato reato presupposto che aveva fondato la responsabilità ex d.gs 231/2001

della persona giuridica.

La Cassazione ha giudicato infondati i rilievi mossi dalla società contro la decisione confermativa del sequestro, ritenendo che, nella specie, ricorressero tutti i presupposti fattuali e giudici della ipotizzata responsabilità della Spa ricorrente ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del richiamato decreto 231.

Gli Ermellini hanno dunque precisato che l’inesistenza soggettiva delle fatture, comportando l’indetraibilità dell’Iva esposta in dichiarazione, era elemento integrante, tra gli altri, della fattispecie delittuosa ex art. 2 del d.lgs 74/2000, quale reato presupposto dell’incolpazione ex decreto 231, atteso che – si rammenta – anche i reati tributari sono ricompresi nella lista dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.