Uso ed emissione di false fatture, no al concorso reciproco fra i reati

La Corte di Cassazione con sentenza 16800 del 2 maggio 2022 ha specificato che l’imprenditore che utilizza fatture false risponde solo di frode fiscale e non concorre nel reato di emissione di documenti fittizi.

Tale regime, tuttavia, ha sì la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall’art. 110 cod. pen.

Il potenziale utilizzatore di documenti o false fatture, così, ove ne sussistano i presupposti, può concorrere con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dal richiamato art. 110, non essendo applicabile, in tale ipotesi, il regime derogatorio previsto dall’art. 9 citato.

La norma di cui al richiamato art. 9, in conclusione, è tesa ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, al contrario, il solo fatto dell’emissione possa integrare il concorso nell’utilizzo, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per Io stesso fatto, che, invece, non può verificarsi laddove il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione.