Ape sociale: proroga e compatibilità al 31 dicembre 2022

L’INPS, con la circolare n. 62 del 25 maggio 2022, fornisce le istruzioni in materia delle disposizioni in materia di Ape sociale introdotte dalla Legge Bilancio 2022 con riferimento al posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE, I cui termini sono stati posticipati al 31 dicembre 2022.

Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute.

Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione

A decorrere dal 1° gennaio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:

– licenziamento, anche collettivo

– dimissioni per giusta causa

– risoluzione consensuale

-scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato

a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.

Nuovo elenco dei lavori c.d. gravosi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 che, pertanto, con effetto dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sostituisce l’allegato A del decreto interministeriale 5 febbraio 2018.

Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo in parola esclusivamente:

– gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat presenti nell’allegato 3;

– i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;

– i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul portale istituzionale sotto la voce “Ape Sociale-Anticipo pensionistico”. L’Istituto ha comunicato la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all’APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

– 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;

– 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;

– 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza e di emergenza

Le disposizioni attuative in materia di APE sociale prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).

Con riferimento al Reddito di cittadinanza, non è prevista alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’APE sociale.

La percezione dell’APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. il Reddito di emergenza e l’ISCRO invece non possono essere riconosciuti al titolare di APE sociale.