Cooperative agricole e contribuzione INPS: cosa cambia

L’INPS, con il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022, integra le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 precisando la misura degli obblighi contributivi che le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, relativamente agli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2022.

Le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia) continuano invece ad essere riscosse nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

Contribuzione per le cooperative agricole: novità 2022

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che modifica l’articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240) prevede che, dal 1° gennaio 2022, le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura siano tenuti al versamento della 

Contribuzione di finanziamento ASPI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia (articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Il nuovo obbligo contributivo AspI (1,61% dell’imponibile contributivo):

1) interessa le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

2) sussiste per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2022 e per quelli assunti precedentemente e ancora in forza al 1° gennaio 2022.

Per il versamento della contribuzione (CUAF, CIGO, CIGS e AspI) l’INPS ha previsto l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti, che va ad aggiungersi alla matricola contraddistinta dal C.S.C. 5.01.02 utilizzata per i dirigenti e gli impiegati agricoli.

L’assoggettamento alla disciplina della contribuzione di finanziamento AspI determina l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento per le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e per le agenzie di somministrazione.

Cooperative agricole: misura della contribuzione

Le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura devono versare la seguente contribuzione per gli operai a tempo indeterminato.

Operaio dipendente con CUAF

  • CUAF: 0,68% (totalmente a carico azienda);
  • CIGO: fino a 50 dipendenti 1,70% (totalmente a carico azienda); oltre 50 dipendenti 2% (totalmente a carico azienda);
  • CIGS: 0,90% (0,60% a carico azienda e 0,30% a carico lavoratore);
  • AspI: 1,31% (totalmente a carico azienda);
  • Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978: 0,30% (totalmente a carico azienda).

Operaio dipendente senza CUAF

  • CUAF: 0%;
  • CIGO: fino a 50 dipendenti 1,64% (totalmente a carico azienda); oltre 50 dipendenti 1,94% (totalmente a carico azienda);
  • CIGS: 0,90% (0,60% a carico azienda e 0,30% a carico lavoratore);
  • AspI: 0%
  • Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% (totalmente a carico azienda).

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello le contribuzioni da denunciare sul flusso Uniemens sono le seguenti:

  • CUAF: 0,11% (totalmente a carico azienda);
  • INAIL: 0,30% (totalmente a carico azienda);
  • CIGO: fino a 50 dipendenti 1,70% (totalmente a carico azienda); oltre 50 dipendenti 2% (totalmente a carico azienda);
  • CIGS: 0,90% (0,60% a carico azienda e 0,30% a carico lavoratore);
  • AspI: 1,31% (totalmente a carico azienda);
  • Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978: 0,30% (totalmente a carico azienda).

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 la contribuzione da versare è la seguente:

  • CUAF: 1° – 12° mese 0,02% (totalmente a carico azienda); 13° – 24° mese 0,03% (totalmente a carico azienda); oltre il 24° mese 0,11% (totalmente a carico azienda);
  • INAIL: 1° – 12° mese 0,04% (totalmente a carico azienda); 13° – 24° mese 0,09% (totalmente a carico azienda) ; oltre il 24° mese 0,30% (totalmente a carico azienda);
  • CIGO: 1,70% (totalmente a carico azienda);
  • AspI: 1,31% (totalmente a carico azienda).
  • Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% (totalmente a carico azienda).

Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) il contributo CUAF è invece pari allo 0,06% della retribuzione imponibile e il contributo INAIL è pari allo 0,15% per l’intera durata del rapporto di lavoro. Ai datori di lavoro è poi riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della contribuzione AspI e del contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Zone montane e svantaggiate

Per le cooperative operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni precedentemente illustrate si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con esclusione dell’aliquota dello 0,30% di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per l’applicazione delle agevolazioni, le matricole aziendali devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”.

Versamento del contributo CIGO e CIGS

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo valore:

  • “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
  • “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.

La valorizzazione dei mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente) con l’elemento <AnnoMeseRif> può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di:

  • maggio 2022, per il mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022;
  • giugno 2022, per il mese corrente e arretrati fino a maggio 2022;
  • luglio 2022, per il mese corrente e arretrati fino a giugno 2022.