Federazioni sportive: come sospendere versamenti e adempimenti INAIL

L’Inail con la circolare n23 del 27 maggio 2022 ha specificato che i versamenti dei premi INAIL per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, sospesi dal decreto Energia fino al 31 luglio 2022, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o a rate.

Il decreto Energia (articolo 7, commi 3-bis e 3-ter, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) ha prorogato fino al 31 luglio 2022 i termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti  dei premi Inail previsti dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 923, lettere a), b), c), e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234), compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022.

La proroga pertanto riguarda i termini in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o accedendo alla rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Sospensione dei premi INAIL: ambito di applicazione

La proroga della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti INAIL interessa le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Sospensione di premi  e adempimenti INAIL

Con riguardo agli adempimenti sospesi fino al 31 luglio 2022, l’INAIL traccia il seguente quadro operativo:

Adempimento sospesoPeriodo di effettuazioneModalità di effettuazione
Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022Dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022Trasmissione esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile in www.inail.it – Servizi online –Autoliquidazione dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022
Presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi) per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021Dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022Trasmissione dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online –Denunce

Versamento dei premi INAIL sospesi

L’INAIL ricorda che tra i versamenti sospesi rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022 e, per chi ha aderito alla rateazione del premio di autoliquidazione 2021/2022 in 4 rate, i versamenti relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.

In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata di dicembre 2022 che va versata entro il 16 del mese.

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Sono sospesi anche i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, devono essere versate entro il 31 agosto 2022.

La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dal decreto Agosto (articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e alla rateizzazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

I versamenti sospesi sono effettuati con il modello F24 indicando nel campo “numero di riferimento”:

– 999251 per il versamento in un’unica soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il 31 agosto 2022;

– 999252 per il versamento in forma rateale..

Comunicazione di sospensione degli adempimenti e dei versamenti INAIL

Per fruire della sospensione occorre presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali” disponibile sul sito istituzionale dell’INIL dal 1° giugno fino al 31 luglio 2022.

I beneficiari devono dichiarare:

  • la loro natura di federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica;
  • di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, specificando quale;
  • la modalità di versamento dei premi sospesi.

La proroga è  automatica per chi ha già presentato la comunicazione di sospensione in base alle disposizioni della legge di Bilancio 2022.