Indennità ALAS: misura e modalità di denuncia della contribuzione

L’INPS, con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, si occupa della nuova indennità per la disoccupazione involontaria (ALAS) spettante ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro o committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con tali soggetti sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS, nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.

Misura del contributo dovuto

Per effetto delle riduzioni contributive previste, per i datori di lavoro o committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%.

Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, il contributo ALAS resta dovuto nella misura piena del 2%.

Indicazione in Uniemens

A partire dal mese di competenza maggio 2022, con riferimento ai mesi di competenza gennaio 2022 – aprile 2022, i soggetti interessati, valorizzeranno nel flusso Uniemens:

– la “CausaleADebito” “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”;

– l’elemento “AltroImponibile” con l’imponibile soggetto a contribuzione;

– l’elemento “ImportoADebito” con l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle indicazioni fornite in premessa.

Il versamento della contribuzione dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.