Definizione agevolata liti: estinzione del giudizio, niente trattazione

La Corte di Cassazione con ordinanza 13998 del 3 maggio 2022 ha specificato che una volta che la domanda di definizione agevolata della lite si sia perfezionata, essa costituisce il titolo di regolazione del rapporto d’imposta oggetto di contestazione, tanto che i relativi effetti “prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Con specifico riferimento agli effetti della domanda di rottamazione della lite, si è statuito che le dichiarazioni, del contribuente, di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti del procedimento volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria.

Tali dichiarazioni integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione, i cui effetti non sono rimessi alla volontà del contribuente, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell’osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione.

Quest’ultima, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’Ufficio né contestata dal contribuente, se non per errore materiale, manifesto e riconoscibile, consistente nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione.

Ciò posto, la scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata presuppone l’incertezza circa il possibile esito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte di avvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi a questa incertezza, “volontà non revocabile dopo l’avvenuta formulazione dell’istanza di definizione e il pagamento del relativo importo”.