Legno e lapidei aziende artigiane: nuove tabelle retributive

Con il verbale di accordo 17 maggio 2022 Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani e Claai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno provveduto alla stesura delle tabelle retributive a completamento dell’ipotesi di accordo 3 maggio 2022 di rinnovo del CCNL dei dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell’area legno-lapidei.

I nuovi minimi tabellari

I nuovi importi della retribuzione tabellare sono i seguenti:

Legno, arredamento, mobili

Aziende artigiane

CategorieImporti mensili
Dal 1.5.2022Dal 1.9.2022
AS1.992,732.033,54
A1.857,401.895,44
B1.697,801.732,57
CS1.624,011.657,27
C1.549,481.581,22
D1.464,711.494,71
E1.387,091.415,50
F1.303,281.329,97

Piccole imprese

CategorieImporti mensili
Dal 1.5.2022Dal 1.9.2022
AS2.013,132.048,50
A1.876,431.909,40
B1.715,201.745,34
CS1.640,651.669,48
C1.565,351.592,85
D1.479,711.505,71
E1.401,291.425,91
F1.316,631.339,76

Lapidei

Aziende artigiane

LivelliImporti mensili
Dal 1.5.2022Dal 1.9.2022
2.089,632.135,77
1.959,162.002,42
1.706,081.743,75
1.599,941.635,27
1.539,711.573,71
1.468,871.501,31
1.365,591.395,75

Piccole imprese

LivelliImporti mensili
Dal 1.5.2022Dal 1.9.2022
2.109,992.150,70
1.978,242.016,41
1.722,701.755,94
1.615,531.646,70
1.554,711.584,71
1.483,181.511,80
1.378,901.405,51

Bilateralità

Le Parti forniscono anche le tabelle dell’E.a.r. sostitutivo della bilateralità, pari ad € 30,00 mensili.

L’accordo del 3 maggio 2022

Con l’ipotesi di accordo 3 maggio 2022 Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani e Claai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell’area legno-lapidei. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 3 maggio 2022, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 150, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo verrà erogato in 2 tranches:

– € 75 con la retribuzione di luglio 2022;

– € 75 con la retribuzione di ottobre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 3 maggio 2022 l’una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

L’importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

L’una tantum verrà riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Aumenti dei minimi tabellari

L’accordo stabilisce i seguenti aumenti dei minimi tabellari, riferiti al livello D del settore legno e al livello 5 del settore lapideo, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento.

Imprese artigiane

Settore Legno

– € 45,00 dal 1° maggio 2022;

– € 30,00 dal 1° settembre 2022;

Settore Lapidei

– € 45,00 dal 1° maggio 2022;

– € 34,00 dal 1° settembre 2022.

Piccole imprese

Settore Legno

– € 50,00 dal 1° maggio 2022;

– € 26,00 dal 1° settembre 2022;

Settore Lapidei

– € 50,00 dal 1° maggio 2022;

– € 30,00 dal 1° settembre 2022.

Bilateralità

Le parti recepiscono integralmente l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e Claai con Cgil, Cisl e Uil, con decorrenza 1° maggio 2022.

Malattia

I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto di ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.

Per questi lavoratori nei casi di malattia superiore ai 180 giorni, l’indennità sostitutiva della retribuzione è elevata al 50%, per un periodo massimo di 90 giorni.

Congedi per violenza di genere

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione contro la violenza di genere ha diritto ad un congedo retribuito massimo di 3 mesi, su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del congedo.

L’accordo stabilisce ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.

La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in tempo parziale e viceversa.

Congedi per la formazione continua

Ogni lavoratore ha diritto a 8 ore annue retribuite per la formazione continua, da usufruire entro il 31 dicembre 2022 per percorsi di alfabetizzazione digitale erogati da Fondartigianato.

Lavoro a termine

Alla disciplina dell’istituto sono state apportate le seguenti modifiche.

Ipotesi ammesse

Fino al 30 settembre 2022 possono essere assunti lavoratori a tempo determinato per una durata massima di 24 mesi nelle seguenti ipotesi:

– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

In sede di contrattazione integrativa regionale possono essere individuate ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo indeterminato.

Stagionalità

Oltre alle attività definite nel D.P.R. n. 1525/1963 sono attività stagionali le attività produttive concentrate in particolari periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche, all’approvvigionamento di materie prime condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività. L’accordo individua le specifiche fattispecie produttive che corrispondono a tali criteri.

Nell’arco dello stesso ciclo stagionale è consentita una durata complessiva massima di 5 mesi per ogni singola azienda, comprese le proroghe e rinnovi.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.