Apprendistato di primo livello: chiarimenti su contratto, competenze e tutele

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la circolare n. 12 del 6 giugno 2022, con cui, in esito ad un processo di condivisione realizzato con l’apporto delle Regioni, delle parti sociali e di INPS, INAIL, INL, ANPAL, vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi sull’istituto dell’apprendistato di primo livello.

Rilevanza del piano formativo

Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”.

Elemento essenziale del contratto è dunque la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, è il protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista.

Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il protocollo formativo viene dunque individuato, a tutti gli effetti. quale documento propedeutico alla regolare sottoscrizione del contratto di lavoro.

Individuazione del termine contrattuale

Il Ministero del Lavoro specifica che, nel rispetto dei limiti di durata minimo e massimo fissati dalla legge, si assume, quale termine conclusivo del contratto, la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista.

A decorrere da tale data, sarà dunque possibile:

– proseguire con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

– prorogare il contratto di apprendistato di primo livello;

– trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;

– recedere dal contratto di apprendistato di primo livello.

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell’esame, l’istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame finale, in modo da consentire l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

Poiché, alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.

N.B. Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.

Valutazione e certificazione delle competenze

Il tutor formativo e il tutor aziendale provvedono ad indicare, nel piano formativo individuale, le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.

Il monte ore contrattuale deve prevedere, oltre alle ore di formazione esterna e interna, le ore di prestazione lavorativa.

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione e sono riconosciute tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l’impiego;

Apprendistato transregionale

E’ ammessa la possibilità che l’apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna, non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.

La transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l’operato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

Piano formativo individuale

Alla circolare sono inoltre allegati:

– un documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato;

– uno schema di dossier individuale;

– uno schema di piano formativo individuale;

– un modello di schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formative.

In particolare, con riferimento al piano formativo individuale, si prevede che l’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.

Il piano formativo individuale deve contenere, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio;

f) idonee modalità di erogazione della formazione, anche a distanza, in caso di sospensione.