Mancanza di modello organizzativo? Non basta per la responsabilità ex 231

La Suprema corte con sentenza 18143 del 10 maggio 2022 ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto una Srl responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3,d.lgs 231/2001, per avere – come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa, rimasta ferita alla mano durante l’utilizzo di un macchinario – consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

Reato, quest’ultimo, contestato al legale rappresentante della società e commesso, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’interesse dell’ente, in ragione dell’assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse. 

Nella vicenda in esame, la Corte territoriale non aveva motivato sulla concreta configurabilità di una colpa di organizzazione dell’ente, né ha stabilito se tale elemento avesse avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.

Conclusioni, queste, smentite dalla Suprema corte, secondo la quale, di per sé, la mancanza del modello organizzativo non può costituire elemento tipico dell’illecito amministrativo imputabile all’ente, per la cui sussistenza occorre invece fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una “colpa di organizzazione” della persona giuridica. 

Nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito, ossia, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa – presupposto dell’illecito amministrativo – rilevano se è riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs 231/01.