Minimale contributivo cooperative: regole in caso di crisi aziendale

L’INPS, nel messaggio n. 2350 del 8 giugno 2022, fornisce chiarimenti sulla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative nell’ambito di un “piano di crisi aziendale”.

La regola generale prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Le “crisi” devono essere caratterizzate da una particolare gravità e straordinarietà che potrebbero compromettere la continuità aziendale. Il “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

– l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;

– la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;

– uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame. -Al persoale ispettivo è affidato il compito di svolgere l’attività di verifica, laddove ricorra l’ipotesi descritta, verificato preliminarmente che il piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001 rispetti i requisiti previsti dalla legge, si assicureranno che l’imponibile previdenziale preso a riferimento non sia inferiore al minimale contributivo giornaliero di cui all’articolo 1.