Sgravio totale apprendistato di primo livello: come si applica e a quali condizioni

L’INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2020, fornisce le istruzioni applicative dello sgravio totale applicabile ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) stipulati nel 2022.

Lo sgravio spetta, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di contratto.

Tipologia contrattuale

Il contratto di apprendistato di primo livello nasce come strumento privilegiato di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani giunti all’ultima fase del percorso formativo scolastico e unisce il conseguimento del titolo di studio all’esperienza lavorativa in azienda.

Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, gli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Il titolo di studio da conseguire può essere il seguente:

– qualifica e diploma professionale;

– diploma di istruzione secondaria superiore;

– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Secondo le recenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il piano formativo individuale deve contenere, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio;

f) idonee modalità di erogazione della formazione, anche a distanza, in caso di sospensione.

Requisiti per la fruizione

Lo sgravio è applicabile a condizione che:

– si tratti di assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;

– che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze, al momento dell’assunzione dell’apprendista, un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Per i restanti periodi la contribuzione è dovuta sulla base dell’aliquota contributiva ordinariamente prevista per l’apprendistato cui può essere applicato qualsiasi ulteriore beneficio cumulabile (es. decontribuzione Sud).

Va altresì ricordato che:

– le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per I primi dodici mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

N.B. In caso di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro, lo sgravio totale può essere riconosciuto, al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti, limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.

Il datore di lavoro deve inoltre:

– risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

– rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Cassa integrazione apprendisti

Da quest’anno sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore.

Per questa ragione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Compilazione del flusso UniEmens

Per le assunzioni oggetto di agevolazione, con riferimento ai lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens indicando:

– nell’elemento “Qualifica1” il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”;

– nell’elemento “TipoLavoratore” il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.

Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento “TipoContribuzione” si dovranno invece indicare i codici:

– JA (KA se in sotterraneo) per il primo anno di sgravio;

– JB (KA se in sotterraneo) per il secondo anno di sgravio;

– JC (KC se in sotterraneo) per il terzo anno di sgravio.