Contratto di rete: modello Unirete solo in codatorialità

L’Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro, ha fornito risposte in riferimento al contratto di rete  con la nota 1229 del 16 giugno 2022.

All’Ispettorato si chiede:

  • se, nel caso di lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete, la modulistica Unirete vada utilizzata per i soli rapporti di lavoro in regime di codatorialità;
  • se, nel caso di rete con soggettività giuridica, per i dipendenti della stessa, occupati presso le imprese retiste, la comunicazione obbligatoria debba effettuarsi attraverso il modello Unirete.

Contratto di rete e modello “Unirete”

Prima di concentrarsi sulle risposte, è opportuno fare un breve cenno al modello “Unirete”.

Dal 23 febbraio 2022 le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate, sul sito www.servizi.lavoro.gov.it, attraverso il modello “Unirete”.

In particolare, per il tramite dell’impresa referente, le imprese aderenti a un contratto di rete devono eseguire le seguenti comunicazioni:

  • con Modello Unirete Assunzione: comunicare i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità;
  • con Modello Unirete Trasformazione: comunicare i casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. Per il distacco, oggetto di uno dei casi in esame, si dovrà specificare se l’invio del lavoratore è fatto verso imprese non appartenenti alla rete o verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori;
  • con Modello Unirete Proroga: comunicare la proroga del rapporto di lavoro a termine;
  • con il Modello Unirete Cessazione: comunicare la cessazione del regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.

L’articolo 30, comma 4-ter del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che, nell’ambito di un contratto di rete, l’interesse dell’impresa a distaccare i lavoratori presso altre imprese della rete sorga automaticamente in forza dell’operare della rete. Pertanto non è necessario che lo stesso sia dimostrato (si dovrà invece dimostrare la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una specifica attività) . Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete.

Con riferimento alla prima questione posta (se la modulistica Unirete si applica limitatamente ai rapporti di lavoro in codatorialità), l’INL chiarisce che appare ragionevole ritenere che le imprese della rete debbano utilizzare il modello Unirete per i distacchi intra-rete e fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità.

Pertanto, il modello Unirete:

  • VA utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità venga distaccato presso una impresa appartenente alla rete (e non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete;
  • NON VA utilizzato nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità. In tal caso occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

Comunicazione Unirete e rete “soggetto”

In merito alla seconda questione posta (obbligo di comunicazione con modello Unirete per i dipendenti di una rete “soggetto” occupati presso le imprese retiste), l’Ispettorato fornisce i seguenti chiarimenti.

La rete con soggettività giuridica o “rete soggetto” è giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria e pertanto ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.

L’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 non condiziona l’ammissibilità del regime di codatorialità alla natura giuridica della rete. Pertanto, non essendo stato normativamente escluso, le aziende in rete possono impiegare anche i lavoratori in forza ad una rete soggetto a condizione che abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.

Come per la rete-contratto anche per la rete “soggetto” gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello Unirete, secondo le modalità del D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 e le indicazioni della nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, in particolare osservando i criteri fissati all’art. 3 del decreto per l’individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo.