Bonus locazioni turismo. Quando presentare l’autodichiarazione

L’Agenzia delle Entrate con protocollo 253466 del 30 giugno 2022 ha reso noto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure prese per contenere la pandemia, è stato riconosciuto alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, un credito d’imposta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La misura ha ricevuto l’approvazione della Commissione europea in data 6 maggio 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

Tale autodichiarazione è stata prevista dall’art. 5, comma 3, DL n. 4/2022, che ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022: ciò solo per il settore turistico e gestori di piscine.

Il provvedimento agenziale ha anche approvato il modello  utile per presentare il documento.

Credito d’imposta canoni locazione. Invio dell’autodichiarazione

Si legge nel testo del documento che l’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali telematici dell’Agenzia.

Circa i termini per l’invio viene specificato che:

  • in via generale, va trasmessa dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023;
  • per casi particolari, dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Vediamo tali casi particolari:

  • soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi «Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione» e «Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata» nel frontespizio del modello di Autodichiarazione”;
  • soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.

Inoltre, si aggiunge che entro 5 giorni dalla presentazione dell’autodichiarazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni; invece, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, verrà rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del credito.

Per quanto riguarda il suo utilizzo in compensazione, sarà emanata una successiva risoluzione per istituire i necessari codici tributo da indicare nel modello F24 da parte del beneficiario e da parte dell’eventuale cessionario del credito.