Codatorialità, quando si verifica il centro di imputazione degli interessi?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16975 del 25 maggio 2022 ha statuito che l’unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro si verifica qualora tutte le società hanno il medesimo amministratore unico ed il suo personale dipendente si occupa dell’attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società oltre che dell’attività ad oggetto sociale della capostipite stessa.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto insussistente il giustificato motivo di licenziamento di una dipendente da parte di una società alberghiera, rinvenendo, altresì, ai fini dell’individuazione del regime di tutela applicabile, la sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra altre tre società alberghiere. Quindi, è stato applicato l’art. 18, comma 4 della L. n. 300 del 1970, considerata la manifesta insussistenza della ragione addotta a base della riduzione del personale (ovvero, l’asserita dismissione della gestione dell’attività alberghiera).

Innanzitutto, i giudici di legittimità partono dall’osservazione che il contratto di appalto per la fornitura di alcuni servizi stipulato le due società alberghiere fosse, come dai giudici romani rilevato, da ritenere illecito poiché le due società avevano la medesima sede legale e il medesimo oggetto sociale, nonché il medesimo proprietario ed un unico centro di imputazione di interessi.

La Corte di Cassazione, quindi, ha accertato che la sentenza impugnata abbia correttamente propeso per il carattere fittizio del contratto di appalto di servizi (rivelatosi un appalto di mera manodopera) stipulato tra le due strutture recettizie, e, dunque, la sussistenza di un unico centro di coordinamento e direzione tra le tre società. Infatti, gli elementi di collegamento fra le società avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva.

I più significativi criteri e indici sintomatici della codatorialità, nella specie, sono stati identificati nelle seguenti circostanze: tutte le società avevano il medesimo amministratore unico ed il suo personale dipendente si occupava dell’attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società oltre che dell’attività ad oggetto sociale della capostipite stessa.