Giornalisti: prosecuzione volontaria della contribuzione

L’INPS, con la circolare n. 80 del 11 luglio 2022, riepiloga il quadro normativo di riferimento che regola l’istituto della prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla regolamentazione Inpgi per gli assicurati in oggetto e illustra la disciplina vigente a cui saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD dal 1° luglio 2022.

Assicurazione obbligatoria

A partire dal 1° luglio 2022, l’istituto della prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporti di lavoro subordinato rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale si allinea a qella degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La contribuzione volontaria versata è equiparata alla contribuzione obbligatoria sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione della relativa misura. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.

Domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria

L’assicurato che abbia cessato o interrotto l’attività lavorativa e la conseguente contribuzione obbligatoria presso l’assicurazione generale obbligatoria può essere autorizzato, a domanda, a proseguire il rapporto assicurativo con detta gestione in forma volontaria a condizione che:

– non stia prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale

– non sia titolare di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale.

Gli assicurati devono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria tramite il sito istituzionale, il contact center o I patronati.

La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.

Requisiti per la prosecuzione volontaria

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere rilasciata sulla base di uno dei seguenti requisiti contributivi:

– almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;

– almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.

Decorrenza dell’autorizzazione

Secondo le disposizioni di carattere generale in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato. Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo.

Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria

Costituiscono condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari:

– l’attività lavorativa comportante l’iscrizione a uno degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata, alle Casse che gestiscono la previdenza per i liberi professionisti;

– la titolarità di pensione diretta, liquidata a carico delle suddette forme di previdenza.