Sanzioni per violazione dell’obbligo di chiusura festiva, lex mitior non retroattiva

La Corte di Cassazione con la sentenza 19030 del 13 giugno 2022 ha specificato che la  sanzione amministrativa comminata all’esercizio commerciale per violazione dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva non è sostanzialmente penale: niente applicazione retroattiva della lex mitior.

La vicenda ha ad oggetto il ricorso promosso da una società, titolare di un’autorizzazione amministrativa per la vendita al minuto di generi non alimentari, alla quale era stata confermata la sanzione amministrativa comminatale, nel 2009, per violazione dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva da parte degli esercizi commerciali, ai sensi di una Legge regionale della Puglia al tempo vigente.

La Spa si era opposta alla predetta conferma deducendo, tra i motivi, l’applicabilità della lex mitior successivamente intervenuta, ossia del più favorevole regime sanzionatorio introdotto, e ciò in considerazione della natura e della finalità punitiva della sanzione di specie.

Per la ricorrente, tale disposizione avrebbe uno scopo punitivo, deterrente e repressivo in quanto diretta alla generalità dei consociati e non al mero risarcimento dei danni patrimoniali.

Secondo gli Ermellini, la sanzione di specie non è diretta a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali e l’effetto preventivo è piuttosto tipico della funzione amministrativa.

Inoltre, la sanzione in esame non presenta quella connotazione di gravità da determinare elementi di afflizione personale o tali da presentare un carattere socialmente riprovevole o da poter influenzare la vita professionale del destinatario.

In ogni caso – si legge nelle conclusioni della Cassazione – quand’anche si riconoscesse la natura penale della sanzione contestata nel giudizio de quo, va ricordato che la stessa Corte cost. ha affermato che il principio della  lex mitior non riveste carattere assoluto, ben potendo il legislatore “introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione”. 

Da qui rigetto del ricorso.