Fondi di solidarietà: chiarimenti su contribuzione e tutele

Con il  messaggio 2936 del 22 luglio 2022 l’INPS fornisce ulteriori precisazioni sulle modifiche che il riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.

La data del 31 dicembre 2022, stabilita per l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi, riguarda tutti i Fondi di solidarietà, compresi quelli sopracitati.

L’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che deve essere sottoscritto dalle Parti sociali entro il 31 dicembre 2022.

Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi si applicano in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali che – nel semestre precedente – abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) che, conseguentemente, è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie: a tale fine il Fondo potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Fondi di solidarietà bilaterali

I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:

– adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31 dicembre 2022;

– garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.