Agenzie di viaggio e tour operator: applicazione dello sgravio contributivo

L’INPS, con la circolare n. 89 del 2022, si occupa della decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, indicando le modalità di presentazione della domanda di esonero da cui deriva l’attribuzione del relativo codice autorizzazione. L’Istituto fa il punto anche sui requisiti di spettanza del beneficio.

Datori di lavoro ammessi al beneficio

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Si tratta delle aziende a cui è stato attribuito – da parte dell’Istituto ed entro la scadenza prevista del 30 giugno 2022 – il codice di autorizzazione (CA) “2J”.

La misura di esonero può, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”.

Natura dell’esonero contributivo

L’agevolazione in trattazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

L’esonero della contribuzione datoriale riguarda il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022.

La misura non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione

Ma è soggetta alle seguenti condizioni:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misura dell’esonero

L’esonero si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, compresi i rapporti di apprendistato.

Istanza on-line

I datori di lavoro utilizzeranno il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

Le domande potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare ed entro il 9 settembre 2022 dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022.

Nella domanda dovrebbero essere fornite le seguenti informazioni:

– il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;

– la relativa matricola aziendale;

– le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);

– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;

– la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.

Inoltre, il soggetto interessato dovrà dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

Coordinamento con altri incentivi

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Se si intende cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.