Obbligo di green pass e assenze ingiustificate, quali i risvolti previdenziali?

L’Inps è intervenuto, con la  circolare 94 del 2 agosto 2022 chiarire il trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti in costanza dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, nonché gli effetti sulle prestazioni previdenziali per i lavoratori aventi diritto alle tutele riconosciute dall’Istituto medesimo.

Come noto, infatti, il D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni, dalla L. n. 52/2022, aveva prorogato al 30 aprile 2022 l’obbligo del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro e la possibilità, anche per gli ultracinquantenni.

Assenza ingiustificata o sospensione del rapporto di lavoro sino al 30 aprile 2022

L’assenza di retribuzione prevista dalla normativa per le giornate di assenza ingiustificata, chiarisce l’Inps, ha ovviamente comportato il venire meno dell’obbligazione contributiva per il datore di lavoro (pubblico e privato) con conseguente mancanza di copertura assicurativa del lavoratore.

Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, inoltre, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e di anzianità di servizio; tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 564/1996, per tali periodi è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria.

L’assenza ingiustificata, peraltro, deve essere riferita esclusivamente alla giornata lavorativa in cui il lavoratore non ha esibito il green pass; ugualmente anche il rapporto di lavoro privato resta in essere e riprende ad esplicare i propri effetti dalla cessazione della causa che ha determinato l’assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari.

Poiché, peraltro, le fattispecie in argomento sussistono per cause imputabili ai lavoratori, agli stessi non spetta alcuna integrazione salariale.

Apprendisti

Da quanto sopra deriva che per le eventuali giornate di assenza ingiustificata degli apprendisti non trova applicazione quanto disposto dall’art. 42, comma 5, lettera g), del D.lgs n. 81/2015 in tema di prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro superiore a trenta giorni.

Malattia, maternità, congedo parentale

  • Malattia

Nei casi di malattia verificatisi durante il periodo di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore è onere del medico certificatore attestare la sussistenza di uno stato patologico del lavoratore che ne comporti l’incapacità temporanea al lavoro.

  • Maternità

La tutela della maternità risulta prevalente e sono, pertanto, riconosciute le relative indennità aventi lo scopo di sostenere le lavoratrici durante l’ultimo periodo della gestazione e il primo periodo di vita o dell’ingresso in famiglia dei figli, senza che rilevi il mancato svolgimento di attività lavorativa.

  • Congedo parentale

Anche per quanto riguarda il congedo parentale, l’indennità e l’accredito della contribuzione figurativa sono riconosciuti sulla base del presupposto della prevalenza della tutela del minore.