Professionista non rende i documenti al cliente? Niente condanna penale

La Corte di Cassazione con sentenza 23405 del 15 giugno 2022 ha statuito che il professionista che  si rifiuta di adempiere all’ordine del Giudice di restituire la documentazione contabile e fiscale inerente alla pregressa gestione di un cliente che non paga non è destinatario di una responsabilità penale.

Ne discende che per integrare il reato non basta un mero comportamento omissivo, ma si richiede un comportamento attivo che sia volto a frustare, o quanto meno a rendere difficile, l’esecuzione del provvedimento giudiziale, mentre la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico.

Un commercialista veniva condannato per essersi rifiutato di adempiere all’ordine del Giudice civile, contenuto in una ordinanza emessa ex art. 700 cod. proc. civ., di restituire la documentazione inerente alla gestione di una Srl sua cliente, prestando all’ufficiale giudiziario la collaborazione necessaria.

L’imputato aveva chiesto l’annullamento della sentenza deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza del reato, riconosciuta trascurando che il mero rifiuto di ottemperare a un provvedimento del giudice non costituisce comportamento penalmente rilevante.

Censura, questa, giudicata fondata dalla Corte di cassazione, dopo aver precisato che l’inosservanza di una ordinanza cautelare emessa d’urgenza dal giudice civile è penalmente sanzionata ex art. 388, “purché il contenuto del provvedimento attenga alla difesa della proprietà, del possesso o del credito”.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata assumeva, erroneamente, che senza la collaborazione dell’imputato i documenti non potessero essere acquisiti.

All’inottemperanza del provvedimento, in realtà, era possibile rimediare con i normali mezzi previsti dal processo di esecuzione e, di conseguenza, il reato contestato non era configurabile.

Conclusivamente, il ricorso dell’imputato è stato ritenuto fondato e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio “perché il fatto non sussiste”.