Presentazione del modello OT23 per la riduzione del tasso INAIL

Con istruzione operativa del 1 agosto 2022 n. 7507 l’INAIL fornisce chiarimenti in merito alla presentazione del nuovo modello OT 23 utile per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della riduzione del tasso INAIL, l’azienda dovrà aver effettuato – nel corso del 2022 – interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli disciplinati dalla normativa in materia.

Ad ogni intervento migliorativo sarà rispettivamente associato un punteggio variabile da 1 a 100.

La somma minima per poter accedere al beneficio dovrà essere pari ad almeno 100.

Gli interventi, nel modulo di domanda sono articolati nelle seguenti sezioni:

  1. Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali):
    • A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
    • A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto;
    • A-3: Sicurezza macchine e trattori;
    • A-4: Prevenzione del rischio elettrico;
    • A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto.
  2. Prevenzione del rischio stradale;
  3. Prevenzione delle malattie professionali:
    • C-1: Prevenzione del rischio rumore;
    • C-2: Prevenzione del rischio chimico;
    • C-3: Prevenzione del rischio radon;
    • C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici;
    • C-5: Promozione della salute;
    • C-6: Prevenzione del rischio microclimatico.
  4. Formazione, addestramento, informazione;
  5. Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  6. Gestione delle emergenze e DPI.

Il nuovo modello OT23 – 2023 sostituisce quello dell’anno precedente e apporta alcune novità:

  • l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), in sostituzione del punteggio assegnato pari a 50 nel modello OT23 per l’anno 2022;
  • la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori”, circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello il ricorso al noleggio di macchine sostitutive. Si precisa che, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
  • la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevede più il noleggio, ma soltanto l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
  • la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo che per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li (destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone), la prova pratica potrà essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
  • la riformulazione dell’intervento E17 in merito all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
  • l’inserimento dell’intervento E-19;
  • la riformulazione dell’intervento F2, in favore delle aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
  • la modifica dell’intervento F-3, prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.

Presentazione domande

L’azienda dovrà presentare il modulo tramite modalità telematica, accedendo alla sezione “Servizi Online” del sito istituzionale entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Altresì, sarà necessario allegare la documentazione probante l’attuazione dell’intervento migliorativo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

La riduzione sarà concessa alle aziende che:

  • sono in possesso della regolarità contributiva;
  • hanno osservato le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro (con riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle singole PAT).

Percentuale di riduzione

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, si applica la riduzione nella misura fissa dell’8%.

Al termine del primo biennio di attività, la percentuale di riduzione sarà determinata sulla base del numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, ovvero:

  • il 28% fino a 10 lavoratori;
  • il 18% da 10,01 a 50 lavoratori;
  • il 10% da 50,01 a 200 lavoratori;
  • il 5% oltre 200 lavoratori.

In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno.