CIG Covid: modalità di recupero delle somme indebitamente erogate

Con il messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022 l’INPS prende in esame il caso delle domande di integrazione salariale Covid-19 con richiesta di pagamento diretto rispetto alle quali l’Istituto stesso autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

L’Istituto riepiloga quindi le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e si illustrano le modalità operative die recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.

Insorgenza dell’indebito

Il datore di lavoro richiedente deve inviare all’INPS le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Trascorsi inutilmente tali termini, come previsto dal citato comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

L’Istituto procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:

– è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo;

– sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.

Modalità di restituzione dell’indebito

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate dall’Istituto sugli anticipi del 40% erogati, emergesse che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, l’INPS procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA.

Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato. Per accedere alla restituzione rateizzata non occorre presentare alcuna domanda, infatti, il sistema proporrà in automatico all’utente entrambe le modalità di restituzione: in unica soluzione o in forma rateizzata.

Le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a € 60, fatta salva la rata finale;

b) la durata della stessa non può essere superiore a 24 mensilità;

c) le rate successive alla prima hanno una scadenza a 30 giorni dalla data di scadenza della precedente.

Aspetti fiscali

Il recupero dell’anticipo del 40%, divenuto indebito in quanto al lavoratore non spetta alcun trattamento, non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.