Stipendi. Limiti di impignorabilità applicabili anche a sequestri e confische

La Corte di Cassazione  a sezioni Unite con sentenza 26252 del 7 luglio 2022 ha specificato che i  limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro sono applicabili anche alla confisca e al sequestro disposti nell’ambito del processo penale.

La vicenda ha ad oggetto una  questione sollevata dalla sezione rimettente, con cui si chiedeva di chiarire se e, in quali eventuali termini, si applicassero anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, i limiti alla pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.

In ordine ai rapporti tra limiti alla pignorabilità dei beni e sequestro preventivo le SS. UU. hanno rammentato in ordine, in particolare, alla necessità di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa – evidenziando che la ratio sottesa all’art. 545 c.p.c., di limitazione all’espropriabilità dei crediti da lavoro dipendente, trova fondamento nel fatto che nella generalità dei casi il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita da un’unica fonte, facilmente aggredibile.

Regime, questo, non esportabile, però, nel campo degli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone giuridiche, data la loro non assimilabilità ai crediti di lavoro o pensionistici.