Buono fiere internazionali: istruzioni per le imprese su come inviare le domande

Via libera alle richieste per il buono fiere: dal 9 settembre 2022, le imprese potranno inviare tramite la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico le domande di ammissione al contributo. Il buono verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle istanze e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura, pari a 34 milioni di euro. Il contributo può essere richiesto esclusivamente dalle imprese già autorizzate a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, certificate e non certificate, organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

È iniziato il conto alla rovescia per il click day per il buono fiere.

La corsa per accedere al contributo scatta venerdì 9 settembre, alle ore 10.

Le istanze devono essere trasmesse dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it.

L’invio è consentito dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino a chiusura dello sportello.

Il buono verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle istanze e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura, pari a 34 milioni di euro.

Si ricorda che, dalle ore 10 di mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 10 di venerdì 9 settembre 2022, le imprese possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In questa fase, il soggetto proponente può verificare, in particolare, la validità della Carta Nazionale dei Servizi, nonché accertare il possesso dei poteri di rappresentanza in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni.

Iter di presentazione della domanda

Il buono può essere richiesto esclusivamente dalle imprese già autorizzate a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, certificate e non certificate, organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono prevede l’espletamento delle seguenti attività:

– accesso del soggetto proponente alla procedura informatica disponibile all’indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it, attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

– immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;

– finalizzazione della domanda.

All’atto della presentazione della domanda, ciascuna impresa deve comunicare:

– un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;

– le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato.

Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.

All’istanza di accesso al buono non deve allegare alcuna documentazione.

Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione.

È considerata ammissibile, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, è considerata, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmente trasmessa prima della chiusura dello sportello.

Richiesta di erogazione del buono

Ai fini dell’erogazione del buono, le imprese beneficiarie devono presentare, attraverso la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono (30 novembre 2022), apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia:

– copia del buono fiere;

– copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;

– la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese;

– apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, detta dichiarazione relativa all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero dello sviluppo economico verifica la completezza e la regolarità, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall’impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento “de minimis”.

Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973.