Cambio di mansioni: legittimo licenziare il lavoratore che rifiuta di farsi visitare

La Corte di Cassazione con ordinanza 22094 del 13 luglio 2022 ha specificato che è  legittimo il licenziamento per giusta causa della lavoratrice che non si sottopone a visita medica disposta dall’azienda per un cambio di mansioni.

Una lavoratrice, dipendente di una società di servizi con mansioni di impiegata amministrativa e inquadrata al livello 4°, veniva licenziata per giusta causa dal proprio datore di lavoro.

Nella lettera di contestazione disciplinare, la società le contestava di essersi rifiutata in due circostanze di effettuare la visita medica obbligatoria adducendo, in un caso, l’inidoneità del luogo di svolgimento del controllo sanitario e, nell’altro, non presentandosi nel luogo ed all’orario della convocazione per asserito illegittimo demansionamento.

La lavoratrice impugnava il licenziamento  disciplinare presso il Tribunale di Bologna e, soccombente nella prima fase di giudizio, presso la Corte di appello della stessa sede che, con la sentenza n. 678/2019, confermava la pronuncia di primo grado, rigettando l’impugnativa del licenziamento promossa dalla dipendente.

La Corte territoriale, nella ricostruzione fattuale, evidenziava che la datrice di lavoro aveva comunicato alla lavoratrice, in una prima lettera, che la stessa avrebbe dovuto prendere servizio presso un appalto in Roma, invitandola contestualmente ad eseguire la visita medica.

Convocata nuovamente presso un centro medico, la lavoratrice aveva inviato nel giorno della visita una lettera nella quale affermava di essersi presentata presso l’appalto e di aver appreso la notizia del cambio mansioni (sarebbe stata adibita alle pulizie). Conseguentemente non si era sottoposta all’accertamento medico in quanto finalizzato allo svolgimento di mansioni, a suo avviso, illegittime perchè non confacenti alla propria professionalità.

La Corte territoriale aveva ritenuto la richiesta di sottoposizione a visita medica conforme alla legge e il rifiuto della lavoratrice illegittimo e non giustificato.

Nel caso oggetto di giudizio, il giudice del merito ha ritenuto comprovati, sulla base della ricostruzione dei fatti, l’illegittimità del comportamento omissivo della dipendente e la finalità di prevenzione ai fini della sicurezza del lavoratore della condotta del datore di lavoro.

Alla luce delle predette argomentazioni la Corte di cassazione rigetta il ricorso della lavoratrice.