Cartelle, l’obbligo di motivazione sugli interessi secondo le Sezioni Unite

La Corte di Cassazione con  sentenza 2281 del 15 luglio 2022 ha chiarito che l’obbligo di motivazione, per la cartella di pagamento che segua l’adozione di un atto fiscale in cui sono già determinati il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo e che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, è soddisfatto attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.

Qualora, invece, la cartella costituisca l’atto con cui si reclama, per la prima volta, il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre l’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, che può anche essere ricavata, per implicito, dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono.

In questo caso, occorre anche segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.

Le SS. UU., in particolare, sono state chiamate a verificare il necessario contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e l’opportunità o meno anche dell’indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati.

Ebbene, per il massimo Collegio di legittimità, nelle ipotesi nelle quali l’atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e sia chi emette la cartella ad intimare per la prima volta il pagamento dell’obbligazione di interessi, occorre senz’altro che la pretesa per interessi sia giustificata attraverso l’individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della stessa.

In tale ipotesi, sarà necessario che la cartella rechi, anche per relationem, l’indicazione del debito d’imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati, ma anche delle modalità prescelte dall’Ufficio per azionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la medesima pretesa. Tuttavia, non serve la specificazione dei singoli tassi via via applicati né delle modalità di calcolo.

Diversamente, nel caso in cui la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, non è imposto alcun onere di motivazione aggiuntivo se non il riferimento diretto e specifico all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico: in tale ipotesi, basterà indicare il ruolo, il titolo costitutivo della pretesa e l’entità del debito fiscale per interessi.