Bonus carburante per l’attività della pesca: pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022 ha disposto l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 50/2022.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il decreto Aiuti ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022 alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

L’art. 18, commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 48/E/2022 ha istituito il codice tributo:

– 6967 – Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.