Professionista risponde penalmente anche con visto di conformità “leggero”

La  Corte di Cassazione con sentenza 30329 del 1 agosto 2022 ha statuito che è  penalmente responsabile il professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un’infedele asseverazione dei dati.

Con la condotta indicata, infatti, egli crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indicando in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Un commercialista era stata ritenuto responsabile  per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell’ambito di una complessa vicenda penale che vedeva coinvolti più coimputati, accusati di aver posto in essere un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati tributari.

Nella decisione di merito, era stato correttamente argomentato in ordine agli elementi a sostegno della configurabilità del delitto sopra indicato in capo alla professionista, previa illustrazione della natura del visto di conformità dalla stessa rilasciato alle dichiarazioni Iva, definito “leggero”, rilevando che l’apposizione di questo avesse ostacolato l’accertamento fiscale con induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria.

Quest’ultima, infatti, aveva presupposto la positiva verifica, da parte della consulente, della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e all’attestazione della congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili in base agli studi di settore.

Nella decisione, la Suprema corte ha ricordato che il visto di conformità è un controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria – professionisti iscritti negli appositi albi – per la corretta applicazione delle norme tributarie.

Orbene, nella vicenda esaminata, il fatto che il visto apposto dall’imputata fosse di tipo leggero non porta ad escludere la sua penale responsabilità.

Come già affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, in definitiva, il professionista che rilascia un mendace visto di conformità sia leggero che pesante  o un’infedele asseverazione dei dati, risulta esposto anche a sanzioni penali in concorso con il cliente in quanto crea un mezzo fraudolento, idoneo ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.